Nel contesto delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, coloro che intendono mantenere la loro residenza all’estero e restare iscritti all’A.I.R.E. non possono effettuare la rettifica della dichiarazione precedentemente fatta nell’atto di acquisto riguardante il trasferimento di residenza, entro un periodo di diciotto mesi dal momento dell’acquisto, attraverso un atto aggiuntivo, anche se redatto secondo le stesse formalità giuridiche dell’atto precedente. Secondo le autorità fiscali, infatti, il mancato rispetto del vincolo assunto nell’atto di trasferire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove è situato l’immobile, comporta la perdita dei benefici utilizzati per l’acquisto della “prima casa”.

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Concessioni demaniali marittime: l’imposta di registro si applica anche con il versamento annuale
La risposta a Interpello n. 72 del 9 marzo 2026 da parte dell’Agenzia delle Entrate offre chiarezza sul regime dell’imposta
