Resignations: The First Directions from INL on the Updates of Work Associate

Le recenti norme sul terminare i rapporti di lavoro sono state analizzate insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Queste nuove regole prevedono che in caso di assenza prolungata e ingiustificata del lavoratore, che superi il termine previsto dal contratto di lavoro o che ammonti a più di 15 giorni senza preavviso contrattuale, il datore di lavoro deve comunicare l’assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). In questo caso, l’assenza è considerata una risoluzione volontaria del lavoratore e non si applicano le normali regole di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, queste disposizioni non si applicano se il lavoratore può giustificare l’assenza con una forza maggiore o un problema causato dal datore di lavoro.

INL chiarisce che questa comunicazione deve essere effettuata solo se l’assenza del lavoratore sta influenzando il contratto di lavoro, e non in tutti i casi. Se il datore di lavoro decide di comunicare l’assenza, deve prima controllare che l’assenza ingiustificata abbia superato il periodo specificato nel contratto di lavoro o, se non specificato, che siano passati almeno 15 giorni dalla sua insorgenza.

La comunicazione che il datore di lavoro intende fare all’INL dovrebbe includere tutte le informazioni pertinenti al lavoratore. Queste possono includere dati anagrafici ed anche recapiti, compresi numeri di telefono e indirizzi email.

Dopo aver ricevuto la comunicazione, l’INL inizia una verifica sulla validità della stessa; che potrebbe includere la presa di contatto con il lavoratore e altri impiegati per confermare l’assenza. Questa verifica dovrebbe essere effettuata tempestivamente, preferibilmente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se l’assenza del lavoratore continua senza giustificazione e viene confermata la validità della comunicazione, il rapporto di lavoro può considerarsi risolto per dimissioni del lavoratore. Tuttavia, se il lavoratore può dimostrare che non era possibile comunicare la sua assenza per motivi di forza maggiore o a causa del datore di lavoro, allora il contratto di lavoro rimane in vigore.

Se l’INL conferma che la comunicazione del datore di lavoro era falsa o se il lavoratore può comprovare l’inevitabilità di sua assenza, allora il contratto di lavoro non viene risolto. In questi casi, l’INL informerà sia il lavoratore che il datore di lavoro che la risoluzione del contratto è invalida e che il rapporto di lavoro sarà ripristinato.

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