L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto all’interpello n. 5/2025, trattando la questione dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali. In particolare, si è focalizzata sulla carta di debito che viene data ai dipendenti per usufruire di tali benefici.
I fringe benefit sono dei vantaggi aggiuntivi che un’azienda offre ai propri dipendenti, oltre al normale stipendio. Essi possono variare da azienda ad azienda e includono diverse tipologie di servizi e prodotti, come ad esempio l’accesso a negozi convenzionati o ad altri servizi speciali.
La specificità della questione trattata nell’interpello riguardava la natura fiscale di tali benefit. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la carta di debito per i fringe benefit, con un limite di spesa definito dall’azienda, è considerato un documento di legittimazione, come stabilito dall’articolo 51, comma 3-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Il rilascio di questa carta viene quindi interpretato come uno strumento che testimonia la concessione del beneficio al dipendente, più che un vero e proprio reddito accessorio su cui applicare la ritenuta d’acconto. Di conseguenza, l’azienda non è tenuta a trattenere la ritenuta d’acconto sul valore caricato sulla carta.
Questa risposta dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce una chiara interpretazione fiscale di uno strumento molto diffuso nelle moderne politiche di remunerazione aziendale, risulta di grande interesse per le imprese che adottano simili strumenti di incentivazione e per i dipendenti stessi, che possono così usufruire dei loro benefit in modo più semplice e conveniente. La sentenza contribuisce a rendere il quadro fiscale relativo ai benefit aziendali più definito e trasparente.
Infine, la disposizione si inserisce nell’ampio dibattito sulla corretta tassazione dei fringe benefit, un ambito in cui la normativa fiscale deve trovare l’equilibrio tra l’esigenza di sostenere le politiche di incentivazione delle aziende e la necessità di garantire un’equa tassazione del reddito dei lavoratori.
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