Con la sentenza n. 15, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Il quesito referendum riguarda specificamente le parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”, dichiarate in linea con la legge dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 12 dicembre 2024.
La Corte Costituzionale ha rilevato che la norma oggetto del quesito non interferisce con i temi per i quali l’articolo 75, comma 2, della Costituzione esclude il ricorso al referendum abrogativo. Il quesito rispetta i requisiti di chiarezza e semplicità, indispensabili per garantire il corretto esercizio del potere sovrano da parte del popolo.
Dalla formulazione del quesito, si capisce chiaramente l’intento di rafforzare la responsabilità dell’imprenditore che commissiona l’opera. La domanda guida l’elettorato verso una scelta decisiva tra “la conservazione dell’attuale schema di responsabilità solidale, caratterizzato da significative deroghe, o l’espansione completa di tale responsabilità, senza alcuna eccezione per i danni causati dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e delle sottoimprese”.
La sentenza garantisce quindi una scelta chiara e consapevole, elemento che il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale è chiamato a salvaguardare. Per quanto riguarda il codice incluso nel paragrafo finale, sembra fare riferimento a un plugin Facebook, forse utilizzato per condividere l’articolo sui social media, che però non è pertinente ai fini del contenuto dell’articolo stesso.

