Compatibilità del contributo di solidarietà temporaneo per gli operatori energetici con il diritto dell’Unione europea: rinvio alla corte di giustizia

La legge n° 197 dell’2022 introduce una misura equivalente al contributo di solidarietà temporaneo secondo il Regolamento europeo (UE) 2022/1854 per affrontare l’eccezionale crisi energetica dell’2021-2022. Essa è estesa alle imprese dell’Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato nel settore energetico, con l’opzione per gli Stati membri di adottare misure equivalenti.

Il legislatore dell’Unione ha adottato queste misure per proteggere i consumatori, le imprese e le famiglie colpite dalla crisi energetica e per difendere la stabilità economica delle finanze pubbliche degli Stati membri e dell’intera eurozona. Il contributo è circoscritto alle sole imprese o stabilimenti dell’Unione che producono petrolio o costruiscono prodotti per le cokerie, ma gli Stati membri possono adottare misure equivalenti che condividano gli stessi obiettivi.

L’ordinanza n° 21 del 2025 afferma che il legislatore nazionale ha deciso di tassare i profitti straordinari realizzati nel 2022 da una serie di soggetti non considerati dal Regolamento per l’applicazione del contributo di solidarietà. Questi soggetti includono produttori e rivenditori di energia elettrica, distributori e rivenditori di prodotti petroliferi, rivenditori di gas metano e gas naturale e coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi da altri Stati membri dell’UE.

La Corte costituzionale ha deciso di interpellare la Corte di giustizia sulla questione di compatibilità di un’estensione così ampia della platea dei soggetti obbligati a versare il contributo, considerando la eccezionalità delle misure prese dall’Unione Europea, la competenza generale degli Stati membri in materia di tassazione diretta, gli obiettivi del regolamento, e la specificità del contesto energetico nazionale. La Corte ha riservato una valutazione sulle disposizioni incriminate in termini di conformità costituzionale secondo gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

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