L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta a interpello n. 38/2025, ha annunciato che a partire dal 1° gennaio 2025, i servizi di distacco di personale saranno soggetti all’IVA.
I servizi di distacco di personale si riferiscono alla pratica secondo la quale un’impresa (la distaccante) invia uno o più dei suoi dipendenti a lavorare temporaneamente presso un’altra azienda (la distaccataria), sulla base di accordi stipulati tra le due parti.
Il costo complessivo sostenuto dall’azienda distaccante per ciascun lavoratore distaccato, incluso le spese per i contributi previdenziali e assicurativi, verrà quindi addebitato all’azienda distaccataria insieme all’IVA.
Questo vuol dire che l’IVA verrà applicata non solo sul compenso per il servizio di distacco, ma anche sui costi accessori come i contributi previdenziali e assicurativi. Nel calcolo dell’IVA verranno quindi incluse tutte le somme versate dalla distaccataria alla distaccante in relazione al distacco di personale.
Si tratta di un cambiamento importante per le aziende che fanno uso di distacchi di personale, e che partirà da gennaio 2025.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate risponde a un interpello presentato dall’azienda per chiedere chiarimenti sul trattamento fiscale dei distacchi di personale. L’Agenzia ha quindi stabilito che tali servizi rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
Ciò vuol dire che tutte le aziende che distaccano o ricevono personale distaccato dovranno adeguarsi alle nuove regole fiscali, calcolando e versando l’IVA sul corrispettivo per i servizi di distacco.
Questa disposizione fiscale non riguarda solo il settore delle risorse umane, ma anche altri settori che coinvolgono il distacco di personale, come la consulenza, l’ingegneria, l’edilizia e la sanità.
È importante sottolineare che anche se i servizi di distacco di personale sono adesso soggetti all’IVA, questo non vuol dire che tutte le operazioni relative ai distacchi di personale saranno soggette all’IVA. Infatti, la decisione specifica che solo gli importi versati dalla distaccataria alla distaccante per il rimborso del costo complessivo del distacco di personale sono soggetti all’IVA.
Inoltre, la risoluzione evidenzia che l’IVA dovrà essere versata solo se la distaccataria ha sede in Italia. Se la distaccataria è invece un’impresa con sede all’estero, non sarà obbligata a versare l’IVA sul costo del distacco di personale, a meno che non siano applicabili altre disposizioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito un importante chiarimento in merito al regime fiscale applicabile ai servizi di distacco di personale, contribuendo a garantire una maggiore certezza in materia fiscale per le aziende coinvolte.
Sta ora a queste aziende adeguarsi alle nuove regole, assicurandosi di calcolare e versare correttamente l’IVA sulle somme ricevute in relazione al distacco di personale a partire dal 1° gennaio 2025.

