Le imprese situate sul territorio italiano e le entità apolidi, istituite secondo la legge italiana e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta aggiuntiva, hanno l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui decidano di non compilare autonomamente la Comunicazione Rilevante (GIR). Questo compito può essere delegato a un’altra impresa del gruppo. L’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate è stabilito nell’articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo n. 209/2023.
Sarà definito con un provvedimento specifico del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il modello e le modalità di trasmissione.
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