La questione sull’esenzione ICI degli immobili ecclesiastici a “uso misto” è inammissibile

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20 depositata oggi, ha dichiarato non ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. Il giudice aveva criticato la normativa – relativa al regime ICI, quindi per gli anni precedenti al 2012 – sostenendo che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (parzialmente religioso e parzialmente commerciale) ma accatastati in maniera unitaria, non consentisse di suddividere le superfici in base alla loro effettiva destinazione, a fini di esenzione fiscale. Tale omissione, causando la tassazione anche delle parti di immobili destinate al culto, avrebbe violato l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, comma 3, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense, questo ultimo escludendo qualsiasi tassazione per le attività religiose delle entità ecclesiastiche.

La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del contesto normativo effettuata dal giudice e sbagliata l’identificazione del parametro utilizzato. Il giudice aveva attribuito alla normativa del 1984 un valore esentante immediato, come se si riferisse alle attività religiose in sé, mentre tale normativa si limita a equiparare, a fini fiscali, l’attività di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione. Inoltre, il giudice non ha considerato l’influenza del diritto dell’Unione europea, che invece ha un ruolo determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare di entità non commerciali. Infine, l’ordinanza di rimessione non aveva chiarito se l’edificio in questione era frazionabile al momento, permettendo così lo “scorporo delle superfici” da cui deriva la questione.

Riguardo al parametro, la Corte ha ricordato che la verifica di costituzionalità sulle disposizioni del Concordato Lateranense, e alle sue modifiche, è attribuita dalla loro giurisprudenza non all’articolo 117, comma 1, della Costituzione, ma all’articolo 7, comma 2, della Costituzione, che stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica “sono regolati dai Patti Lateranensi”.

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