L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’interpello n. 42/2025 per chiarire che l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa devono essere pagate sia per i libri e registri cartacei che digitali. Questo perché il presupposto impositivo è sempre presente, indipendentemente dal formato dei documenti. Il numero di righe per pagina è convenzionalmente fissato a 25. Tale disposizione quindi pone in evidenza l’uguale trattamento fiscale tra i documenti cartacei e digitali. La stessa norma si applica sia per i documenti che vengono mantenuti in formato digitale che per quelli conservati in formato cartaceo.

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CPB: nessuna interruzione per l’affitto d’azienda, approvazione al “doppio binario” del professionista; la sospensione delle attività si verifica se c’è una diminuzione del -30%
Nelle risposte numerate 45-49 del 24 Febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune domande fondamentali sulle modalità di esclusione
