L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’interpello n. 42/2025 per chiarire che l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa devono essere pagate sia per i libri e registri cartacei che digitali. Questo perché il presupposto impositivo è sempre presente, indipendentemente dal formato dei documenti. Il numero di righe per pagina è convenzionalmente fissato a 25. Tale disposizione quindi pone in evidenza l’uguale trattamento fiscale tra i documenti cartacei e digitali. La stessa norma si applica sia per i documenti che vengono mantenuti in formato digitale che per quelli conservati in formato cartaceo.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
