La risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 7 marzo 2025 annuncia la soppressione del codice identificativo “10” che veniva utilizzato per le comunicazioni e i versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Questo cambiamento è stato introdotto a seguito delle modifiche legislative che hanno eliminato l’obbligo di comunicazione riguardante le detrazioni per lavori edilizi e le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti.
La risoluzione n. 58/E/2022 aveva precedentemente fornito istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per usufruire della remissione in bonis, ma l’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha modificato queste disposizioni eliminando l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate rispetto alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Questo ha portato alla soppressione del codice identificativo “10” che era utilizzato per identificare il cessionario o il fornitore che aveva acquistato il credito.
In sostanza, la nuova risoluzione dell’Agenzia delle entrate ha eliminato la necessità di utilizzare il codice identificativo “10” nei contesti delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, poiché le disposizioni che richiedevano questa comunicazione non sono più in vigore a seguito delle modifiche legislative introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

