L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme erogate dal debitore al cessionario di crediti in concordato preventivo. La questione riguarda se debbano essere applicate ulteriori ritenute d’acconto sul pagamento al cessionario e chi debba essere considerato il beneficiario del versamento erariale. L’Agenzia conferma che il pagamento al cessionario deve essere considerato reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenute d’acconto, mentre le somme dovute al cessionario non devono essere soggette a nuove ritenute. La procedura concordataria deve garantire il pagamento dell’importo dovuto al cessionario in base al piano di riparto.

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Negoziazioni avviate per i servizi in appalto del CCNL Poste
Il 1° aprile è iniziata la trattativa per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese
