Il messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025 dell’INPS fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro e le imprese nel settore dell’editoria coinvolte in trattamenti di Contratto Integrativo di Garanzia Salariale (CIGS) con contratto di solidarietà. L’istituto ha dettagliato come i datori di lavoro possono recuperare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate per i lavoratori coinvolti in tali trattamenti.
Per i datori di lavoro, in special modo quelli nel settore dell’editoria con giornalisti tra i loro impiegati, il recupero delle quote di TFR accumulate sulla retribuzione persa può avvenire solo dopo un periodo sospensivo di 90 o 120 giorni. Quest’ultimo caso si applica nel caso di ulteriori trattamenti.
Questo periodo di sospensione inizia alla fine del periodo di fruizione del CIGS, o di un ulteriore trattamento straordinario. Durante tale periodo, il diritto di credito del datore di lavoro rimane sospeso. Considerato che la normativa non prevede un termine di decadenza, il recupero può avvenire solo quando tale periodo sospensivo si è esaurito.
Per avviare il processo di recupero, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio “L045” nel flusso UNIEMENS. Si tratta di un conguaglio contabile, quindi il datore di lavoro deve rispettare le istruzioni precise fornite dall’INPS. Gli importi esposti saranno oggetto di puntuali controlli di coerenza da parte dell’istituto, per garantire la corretta applicazione del processo.
In sintesi, l’INPS ha fornito dettagliate istruzioni operative per i datori di lavoro e le imprese del settore dell’editoria coinvolti in trattamenti di CIGS con contratto di solidarietà. Queste informazioni includono il processo di recupero delle quote di TFR maturate per i lavoratori coinvolti, che può avvenire solo dopo un periodo sospensivo, e l’uso del codice di conguaglio “L045” nel flusso UNIEMENS per avviare il processo. Il tutto sarà soggetto a controlli da parte dell’INPS per garantire la corretta applicazione delle istruzioni.

