Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito ulteriori indicazioni relativamente all’attività lavorativa dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali (riders), dettagliate nella circolare del 18 aprile 2025, n. 9. Queste specifiche arrivano in seguito all’articolo 2 e al Capo V-bis del D. Lgs. n. 81/2015 e alla Direttiva UE 2024/2831. Detti documenti pretendono di garantire ai lavoratori un adeguato contenuto di tutela, indipendentemente dalla tipologia di contratto lavorativo.
Il Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 (articoli dal 47-bis al 47-octies) offre indicazioni sui livelli minimi di tutela per i lavoratori che operano come autonomi. Questi includono un compenso orario minimo, un’indennità integrativa per il lavoro svolto in condizioni sfavorevoli, e una copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.
È importante prestare attenzione alle specifiche tecniche della piattaforma digitale e dell’algoritmo utilizzato. Queste possono limitare l’autonomia del lavoratore al punto da poter essere considerate come poteri tipici di un datore di lavoro.
Tra le varie forme di lavoro subordinato, l’attività dei “riders” mostra aspetti simili al lavoro intermittente. La circolare pone particolare attenzione alla questione dell’obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata, date le implicazioni sulla tutela previdenziale e sulla malattia.
Il documento affronta anche il tema delle collaborazioni etero-organizzate. I ciclo-fattorini possono essere soggetti alla disciplina propria del lavoro subordinato anche quando l’attività svolta non rientra nell’area della subordinazione, a patto che il lavoro sia principalmente personale, continuativo e organizzato dal committente.
Infine, la circolare discute aspetti previdenziali e assicurativi relativi all’INPS e all’INAIL e fornisce riferimenti alla Direttiva UE 2024/2831.

