Cessione di fotografie artistiche: IVA ridotta esclusivamente per autori, eredi e legatari

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti l’aliquota IVA applicabile alla vendita di fotografie considerate “oggetti d’arte” da parte di soggetti diversi dagli autori, dai loro eredi o legatari, come evidenziato nella risposta del 22 maggio 2025 (n. 140). Questa questione è stata sollevata da una società che opera nella realizzazione e vendita di opere d’arte, comprese fotografie, in Italia.

Il parere dell’Agenzia si basa sull’assunzione che le fotografie abbiano le caratteristiche necessarie per essere classificate come opere d’arte. In base alla normativa prevista dalla Tabella A, Parte III, del Decreto IVA, l’aliquota IVA ridotta del 10% si applica solo alle cessioni di “oggetti d’arte” venduti dagli autori o dai loro eredi e legatari. È definito “oggetto d’arte” dalla legge n. 41/1995, che include fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui o sotto il suo controllo, firmate e numerate fino a un massimo di trenta esemplari.

La Corte di Giustizia ha stabilito che, per godere dell’aliquota ridotta, le fotografie devono rispettare requisiti specifici, come essere create dall’autore stesso. Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che la legislazione limita l’applicazione di questa aliquota ridotta ai casi in cui la vendita è effettuata direttamente dall’autore o dai suoi eredi. Sebbene le legislazioni nazionali potessero in passato consentire aliquote ridotte per cessioni effettuate da terzi che avessero importato o ricevuto l’opera, tali disposizioni sono state abrogate a partire dal 1° gennaio 2025 a seguito della nuova Direttiva UE 2022/542.

Attualmente, secondo l’articolo 98 della Direttiva IVA, le aliquote ridotte possono essere applicate solo a beni specifici, tra cui oggetti d’arte, ma solo se la vendita avviene in conformità con le disposizioni esistenti. L’Allegato IX della Direttiva IVA menziona esplicitamente che solo le fotografie create dall’artista possono qualificarsi come oggetti d’arte. Allo stesso tempo, è stato ponderato che gli Stati Membri possono escludere determinati oggetti dalla definizione di “oggetti d’arte”.

In riferimento a ulteriori sviluppi, è presente la Legge n. 111/2023, la quale delega il Governo a rivedere l’aliquota IVA per opere d’arte, includendo potenzialmente le cessioni di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione. Tuttavia, questa norma non è ancora stata attuata. Pertanto, fino all’implementazione della legge delega, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non può applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% alla società richiedente, poiché la legge attuale limita l’aliquota ridotta alle vendite effettuate esclusivamente da autori, eredi o legatari.

Nel caso in questione, poiché la vendita è effettuata dalla società e non dall’autore, non si colloca nel perimetro delle condizioni previste dalla normativa. Pertanto, si applicherà l’aliquota IVA ordinaria alle cessioni effettuate dalla società.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto