Prestazioni GAE in aree protette aperte: IVA non esente.

Prestazioni GAE in aree protette aperte: IVA non esente

L’Agenzia delle entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile alle prestazioni delle Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) e alla concessione di strumenti necessari per tali attività. L’istante, un professionista GAE, accompagna gruppi e individui in aree naturali, fornendo una spiegazione sia degli aspetti naturalistici che culturali del territorio. Tale attività è regolata da normative specifiche che definiscono le competenze e le responsabilità delle GAE.

Il professionista, con un regime fiscale ordinario, intende anche costituire una società con un’altra GAE. Oltre all’accompagnamento, offre in uso strumenti come biciclette, canoe e attrezzature per escursioni. Pertanto, ha chiesto se queste attività potessero beneficiare dell’esenzione IVA secondo l’articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’Agenzia delle entrate fa riferimento alla direttiva europea 2006/112/CE, che permette agli Stati membri di esentare servizi culturali legati a enti pubblici o riconosciuti. In base alla legislazione italiana, infatti, l’esenzione IVA viene concessa per attività nelle biblioteche, musei, gallerie e monumenti, ma deve essere interpretata restrittivamente in quanto rappresenta un’eccezione al principio di imponibilità.

Si evidenzia che precedenti chiarimenti hanno stabilito che l’esenzione è applicabile solo alla “mera visita” e ai servizi accessori. Al contrario, prestazioni come la vendita di cataloghi non rientrano nell’esenzione. Per risultare esenti, le attività devono essere inerenti alla visita di un luogo di interesse culturale e, in assenza di biglietti, il servizio non può beneficiare di tale regime.

Nel caso dell’istante, l’attività si svolge in aree protette aperte al pubblico, per le quali non è richiesto alcun ticket. Di conseguenza, l’Agenzia conclude che l’attività di GAE non può essere esentata da IVA.

Sulla base di questa conclusione riguardante l’attività principale di accompagnamento, l’Agenzia assorbe anche il quesito relativo all’esenzione IVA per la concessione in uso degli strumenti. Pertanto, né l’attività di guida escursionistica né il relativo noleggio di attrezzature possono beneficiare di esenzione IVA, dato che entrambe sono considerate prestazioni autonome senza legame diretto alla visita di luoghi di interesse culturale.

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