L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un comunicato il 1 maggio 2025, analizzando le procedure della “Rottamazione-quater” e le implicazioni relative alla domanda di riammissione.
Dopo che un contribuente presenta la richiesta di riammissione, l’agenzia comunica che, per i debiti inclusi nella domanda:
1. Non verranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive.
2. Non proseguiranno le procedure esecutive già avviate, eccetto in caso di esito positivo del primo incanto.
3. Resteranno attive eventuali misure cautelari già in essere, come fermi amministrativi o ipoteche.
Un punto chiave è che i contribuenti non saranno considerati inadempienti per quanto riguarda rimborsi e pagamenti dalla pubblica amministrazione, così come per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In aggiunta, è prevista la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i debiti inclusi nella domanda di riammissione. Ciò include anche la sospensione degli obblighi di pagamento da rateizzazioni precedenti fino alla scadenza della prima rata delle somme dovute.
Alla scadenza della prima rata, tutte le rateizzazioni in corso relative ai debiti per cui è stata accettata la riammissione alla Rottamazione-quater saranno automaticamente revocate.
Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti interessati una comunicazione contenente l’importo totale dovuto per la definizione agevolata e i moduli di pagamento, corrispondenti al numero di rate selezionato nella domanda. Le somme dovute saranno soggette a un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023, e il totale terrà conto anche di eventuali pagamenti effettuati anche dopo la scadenza del piano agevolativo originale.
In sintesi, la riammissione alla Rottamazione-quater offre un’opportunità significativa di rateizzare i debiti e beneficiare di procedure semplificate, evitando nuove azioni esecutive e garantendo la sospensione dei termini di pagamento.

