L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n.153/2025, ha precisato che la vendita di un immobile, entro cinque anni dall’acquisto a seguito di una separazione coniugale, genera una plusvalenza tassabile secondo l’articolo 67 del TUIR. Il periodo di cinque anni inizia dalla data di trasferimento della quota ricevuta a seguito della sentenza di separazione. La plusvalenza è calcolata, come previsto dall’articolo 68 del TUIR, sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore dichiarato nell’atto di trasferimento (compresi eventuali oneri), anche se l’acquisizione è avvenuta senza scambio di denaro, in ottemperanza agli accordi patrimoniali della separazione.

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