Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni IRPEF sui trattamenti pensionistici integrativi

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello n. 159 del 24 giugno 2025, ha fornito un chiarimento riguardante i trattamenti pensionistici integrativi. Questi, versati da un ente pubblico agli ex dipendenti a seguito della soppressione di un fondo pensione, devono essere considerati, dal punto di vista fiscale, come redditi da pensione e non come redditi da lavoro dipendente. La conseguenza di tale interpretazione è che, ai fini fiscale dell’IRPEF, sono applicabili solamente le detrazioni previste per i redditi da pensione, secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, del TUIR. Ciò esclude la possibilità di ricorrere a detrazioni più vantaggiose, che potrebbero essere riconosciute in caso di redditi da lavoro dipendente o assimilati.

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