Congedo parentale 2025: aumenta l'indennità fino all'80% per i lavoratori dipendenti
Buone notizie in arrivo per i genitori lavoratori dipendenti! La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto significative migliorie al congedo parentale, potenziando l’indennità per alcuni periodi. Vediamo insieme i dettagli di queste importanti novità che modificano il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001).
Cosa Cambia: Aumento dell’Indennità all’80%
Le modifiche principali riguardano l’aumento dell’indennità per due specifici mesi di congedo parentale:
- L’indennità per il secondo mese di congedo parentale (quello introdotto con indennità maggiorata dalla Legge di Bilancio 2024) passa dal 60% all’80% della retribuzione.
- Viene introdotto un ulteriore mese (il terzo) con indennità potenziata, che passa dal 30% all’80% della retribuzione.
NOTA BENE: Per beneficiare di queste indennità maggiorate, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni di vita del minore. Questa condizione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari (in tal caso, i mesi di congedo devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Chi ne ha Diritto? Esclusivamente i Lavoratori Dipendenti
È fondamentale sottolineare che l’aumento dell’indennità all’80% per questi mesi di congedo parentale riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.
Restano Esclusi:
- Lavoratori autonomi (Capo XI del Testo Unico).
- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Esempio Pratico: Se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro appartiene a una diversa categoria lavorativa, l’indennità potenziata all’80% spetterà unicamente al genitore lavoratore dipendente.
Il Quadro Completo del Congedo Parentale Indennizzabile
Con le nuove disposizioni, la struttura del congedo parentale indennizzabile per entrambi i genitori (o per il “genitore solo”) risulta così articolata:
- Un primo mese indennizzato all’80% della retribuzione (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023).
- Un secondo mese indennizzato all’80% della retribuzione (modificato dalla Legge di Bilancio 2025, precedentemente al 60%).
- Un terzo mese indennizzato all’80% della retribuzione (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025).
- Ulteriori sei mesi indennizzati al 30% della retribuzione, indipendentemente dalla situazione reddituale.
- I rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Tutti i mesi con indennità maggiorata devono essere fruiti entro i 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Flessibilità nella Fruizione
I tre mesi indennizzabili all’80% offrono una buona flessibilità:
- Possono essere fruiti in modalità ripartita tra i genitori.
- Possono essere goduti interamente da uno solo dei genitori.
Importante: La fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di goderne contemporaneamente (negli stessi giorni e per lo stesso figlio), come già consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Decorrenza: Quando si Applicano le Novità?
Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, l’accesso alle diverse maggiorazioni dipende da quando termina il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità:
- Per l’indennità maggiorata dal 60% all’80% (riferita al secondo mese): il diritto scatta per i genitori che terminano il congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
- Per l’indennità maggiorata dal 30% all’80% (riferita al terzo mese): il diritto scatta per i genitori che terminano il congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2024.
Di conseguenza, i tre mesi di congedo potenziato all’80% possono essere fruiti:
- Sia se il minore è nato (o adottato/affidato) a partire dal 1° gennaio 2025 (in questo caso è sufficiente avere un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione, indipendentemente da quando è terminato il congedo di maternità/paternità).
- Sia se il minore è nato (o adottato/affidato) prima del 1° gennaio 2025, a condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente abbia terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024.
Come Presentare la Domanda
La domanda per il congedo parentale e la relativa indennità deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Portale Istituzionale dell’INPS: Accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, Carta d’Identità Elettronica CIE 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi CNS). Il servizio è raggiungibile tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”.
- Contact Center Multicanale INPS:
- Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa).
- Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore).
- Istituti di Patronato: Utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
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