L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 168/2025 riguardante il Credito d’imposta ZES Unica – Mezzogiorno e il Credito Transizione 5.0, focalizzandosi sul requisito dimensionale delle imprese e sul divieto di doppio finanziamento.
Una società del settore commercio ha manifestato l’intenzione di effettuare investimenti in due stabilimenti, richiedendo benefici da entrambe le misure fiscali, a condizione che soddisfino i requisiti necessari. Essa ha chiesto chiarimenti su due punti cruciali: il momento in cui deve avvenire la “cristallizzazione della dimensione d’impresa” per il calcolo del credito e le modalità di gestione del divieto di doppio finanziamento.
### Credito di imposta ZES Unica
L’Agenzia delle entrate ha fatto riferimento all’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, che ha istituito il Credito ZES Unica per investimenti in beni strumentali nelle zone del Mezzogiorno. Il D.M. ZES Unica 2024 ha stabilito le procedure per l’accesso a questo credito, mentre la Legge n. 207/2024 ha esteso il contributo agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese tramite una comunicazione originaria, da inviare nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025. Una comunicazione integrativa, che attesti la realizzazione degli investimenti, dovrà essere inviata tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025; omettere questa comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.
L’articolo 5, comma 4, del D.M. stabilisce che il massimo credito d’imposta disponibile sarà calcolato moltiplicando l’importo richiesto per una percentuale che l’Agenzia comunicherà entro dieci giorni dalla scadenza delle comunicazioni. Questa percentuale sarà calcolata in base al rapporto tra il limite totale di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti. Pertanto, l’Agenzia ha chiarito che, per il Credito ZES Unica del 2025, la socità deve verificare la propria dimensione d’impresa dopo l’approvazione del bilancio 2024, al momento dell’invio della comunicazione integrativa, indipendentemente da quanto indicato nella comunicazione originaria.
### Credito Transizione 5.0
Per quanto riguarda il Credito Transizione 5.0, l’Agenzia ha affermato che la decisione riguardante il dimensionamento dell’impresa non è di sua competenza, poiché non si riferisce a disposizioni tributarie. Infatti, la regolamentazione di tale misura spetta al Ministero dell’Innovazione, della Transizione Ecologica e al GSE, responsabili delle modalità operative e del controllo delle istanze.
### Divieto di doppio finanziamento
Infine, riguardo alla corretta gestione del divieto di doppio finanziamento, anche in questo caso la questione ricade al di fuori delle competenze dell’Agenzia, poiché coinvolge l’interpretazione di norme non fiscali. Tuttavia, l’Agenzia ha fatto riferimento alla circolare n. 33/2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, che offre chiarimenti sul tema del cumulo delle misure agevolative.
In conclusione, la risposta dell’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni cruciali per le aziende interessate a beneficiare di misure fiscali, in particolare circa l’importanza di monitorare il proprio status dimensionale e il rispetto delle normative relative al finanziamento.

