IVA per impianto agrivoltaico avanzato: assenza dei presupposti per l’applicazione del reverse charge

Apre lo sportello di INVITALIA per Contratti di sviluppo Net Zero, Rinnovabili e Batterie

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo al regime fiscale applicabile all’installazione di impianti agrivoltaici e alla possibilità di applicazione del meccanismo del reverse charge per queste operazioni, in risposta a una richiesta specifica di un contribuente. Quest’ultimo intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno agricolo e chiede se l’acquisto e l’installazione possano beneficiare del reverse charge IVA, già previsto per gli impianti fotovoltaici integrati in serre.

Il termine “impianto agrivoltaico” si riferisce a un sistema fotovoltaico progettato per mantenere la continuità delle attività agricole sulla superficie in cui è installato. Un “sistema agrivoltaico avanzato” è descritto come un insieme complesso che combina opere necessarie per l’attività agricola con l’impianto fotovoltaico, ottimizzando la produzione sia agricola che elettrica, pur preservando investimenti agricoli.

Per quanto riguarda l’impatto IVA, l’Agenzia ricorda che l’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Decreto IVA prevede l’applicazione del reverse charge per determinati servizi, tra cui quelli di installazione di impianti collegati a edifici. Tuttavia, la circolare 14/E/2015 specifica che la normativa riguarda solo i “fabbricati”, cioè edifici ad uso abitativo o strumentale, incluse nuove costruzioni o edifici in fase di costruzione. Esclusi sono i servizi riferiti a terreni e aree come giardini o parcheggi, a meno che questi non siano parte integrante dell’edificio.

In merito all’applicazione del reverse charge per gli impianti fotovoltaici, la circolare 37/E/2015 conferma la necessità di un “nesso funzionale” con l’edificio. Gli impianti integrati o semi-integrati che si trovano sugli edifici o su aree di pertinenza di fabbricati rientrano nella normativa del reverse charge, purché non siano accatastati come unità immobiliari autonome.

Tuttavia, per gli impianti agrivoltaici, come quelli descritti dal contribuente, tale nesso funzionale non è presente, poiché sono installati su terreni agricoli non associati a un edificio. Perciò, l’installazione di tali impianti non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Decreto IVA e non può beneficiare del meccanismo del reverse charge.

In sintesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, non essendo gli impianti agrivoltaici considerati parte di un edificio e non avendo un nesso funzionale con esso, le operazioni di acquisto e installazione non possono usufruire del reverse charge, contrariamente a quanto previsto per gli impianti fotovoltaici integrati o per altre tipologie di impianti direttamente associati a strutture edilizie.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto