Con la sentenza numero 124/2025 depositata il 24 luglio, la Corte Costituzionale italiana ha stabilito che le dispute legate ai contributi a fondo perduto erogati durante la crisi pandemica COVID-19 non rientrano nell’ambito della giurisdizione fiscale. La Consulta ha sottolineato che tali contributi, simili a quelli previsti dagli atti legislativi denominati “Decreti Ristori” e “Rilancio”, sono sussidi economici che non possiedono natura di tributo, poiché non derivanti da una imposizione fiscale previa. Essi devono essere considerati quindi come “sussidi finanziari” e non rientrano nella categoria dei “benefici fiscali”.
In conseguenza di ciò, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che affidano tali contenziosi alla competenza del giudice tributario, in violazione dell’Articolo 102, comma 2, della Costituzione italiana. Questa decisione produrrà effetti diretti su un elevato numero di procedimenti giudiziari ancora in corso, costringendo a riallocare sotto la giurisdizione civile ordinaria tutte le dispute legali connesse a tali misure extra-ordinarie di supporto economico emanate in risposta all’emergenza sanitaria.
Infine, il testo contiene un frammento irrelevante di codice di programmazione presumibilmente destinato alla creazione di un link per la condivisione dei contenuti su una pagina Facebook. Questo frammento non ha nessuna relevanza nel contesto del sommario e può pertanto essere omesso.
Nel complesso, la sentenza della Corte Costituzionale rafforza la separazione tra la giurisdizione fiscale e quella ordinaria, ribadendo che i contributi erogati in risposta a una crisi sanitaria senza precedenti come quella del COVID-19 rappresentano un aiuto economico, non un beneficio fiscale, e come tale devono essere trattati dalla giustizia ordinaria e non da quella tributaria. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sui numerosi procedimenti ancora in corso riguardanti tali contributi.

