La circolare n. 40 del 4 luglio 2025 dell’INAIL fornisce indicazioni sui criteri per stabilire la retribuzione imponibile e i premi assicurativi per i ciclo-fattorini che lavorano per le piattaforme digitali.
La natura del rapporto di lavoro (autonomo, subordinato o in collaborazione etero-organizzata) determina i criteri da applicare:
1) Lavoro autonomo: il premio è calcolato in base alla retribuzione convenzionale giornaliera, che corrisponde al limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, suddivisa per i giorni di attività effettiva. L’impresa titolare della piattaforma digitale è responsabile per il adempimenti relativi ai datori di lavoro e per il pagamento del premio assicurativo.
2) Collaborazioni etero-organizzate (come descritto nell’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015) e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
In ogni caso, i costi assicurativi sono interamente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, come stabilito dall’articolo 27 del D.P.R. n. 1124/1965.
I premi sono inoltre determinati in base al tasso di rischio associato all’attività svolta come indicato nelle tariffe dei premi 2019:
– Voce di tariffa 0721: per le consegne di merci effettuate a piedi, con biciclette e veicoli a motore secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera a) del Codice della Strada.
– Voce di tariffa 9121: per le consegne effettuate con altri mezzi di trasporto.

