Il 28 luglio 2025, l’Agenzia delle entrate ha approvato un modello di comunicazione per l’opzione riguardante le prestazioni di servizi offerti da imprese che operano nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica. Questa iniziativa si basa sull’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024.
Il modello deve essere utilizzato dai committenti e dai prestatori per comunicare all’Agenzia l’opzione scelta per il regime transitorio, introdotto dall’articolo 1, comma 59, della stessa legge. Questo regime prevede che il pagamento dell’IVA per tali servizi avvenga tramite il committente, il quale agisce per conto del prestatore, mantenendo quest’ultimo una responsabilità solidale per l’IVA dovuta.
È importante notare che l’opzione può essere esercitata anche tra subappaltatori. In tal caso, la comunicazione deve essere effettuata autonomamente per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, dove “committente” si riferisce al subappaltante e “prestatore” al subappaltatore.
La comunicazione dell’opzione deve essere inviata entro il 30 luglio 2025 utilizzando il software “ReverseChargeLogistica”. Una volta trasmessa, l’opzione ha una durata di tre anni a partire dalla data della comunicazione. Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale si esercita l’opzione. Nel caso di più contratti tra le medesime parti, è possibile presentare una singola comunicazione, completando più schede per specificare i dettagli di ciascun contratto. Inoltre, l’opzione può essere esercitata per contratti non inclusi in comunicazioni precedenti; la durata triennale per questi nuovi contratti inizia dalla data di presentazione della comunicazione.
Il modello di comunicazione è accessibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate e deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente dal committente che tramite un intermediario. Quest’ultimo deve fornire una copia della comunicazione e una ricevuta che attesti l’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia.
Se è necessario correggere dei dati in una comunicazione già inviata, è possibile farlo tramite una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa comunicazione non può rettificare le opzioni già esercitate e comunicate; essa è rivolta solo alla correzione di dati errati.
Per quanto riguarda il versamento dell’IVA, questo deve essere effettuato dal committente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione. Il pagamento deve avvenire entro il termine stabilito dall’articolo 18 dello stesso decreto, riferito al mese successivo all’emissione della fattura da parte del prestatore.
La regolamentazione mira a semplificare e facilitare la gestione fiscale delle operazioni nel settore della logistica e del trasporto, adattando le procedure di comunicazione e pagamento dell’IVA alle esigenze delle imprese coinvolte.

