IVA sulle spese condivise di uno studio professionale non associato

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA relativo al riaddebito di costi comuni di uno studio professionale non costituito in associazione professionale, in risposta a un interpello presentato da un avvocato (risposta 14 luglio 2025, n. 189). L’avvocato, dopo lo scioglimento di un’associazione professionale, ha avviato un contenzioso per la ripartizione delle spese. Una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha analizzato e riclassificato le spese, stabilendo la quota di competenza dell’Istante, dopo aver dedotto gli acconti versati. A seguito di un’ordinanza del tribunale, è stato notificato un atto di precetto per il recupero delle somme dovute.

L’interrogativo principale consistere nell’applicazione dell’IVA sul riaddebito dei costi, suddivisi dall’CTU per categoria e non in modo forfettario. Si chiede inoltre se e come applicare l’IVA sugli interessi legali e sulle spese legali dovute alla parte vincente, che è un soggetto passivo con diritto alla detrazione.

In merito al riaddebito delle spese comuni, l’Agenzia ha confermato che il riaddebito tra professionisti non associati deve essere effettuato tramite l’emissione di fattura soggetta a IVA. Le somme da corrispondere in esecuzione dell’ordinanza del giudice sono quindi considerate operazioni imponibili ai fini IVA, da assoggettare all’aliquota ordinaria. Questo è conforme alle precedenti fatture di acconto già emesse. È stata esclusa la configurazione dell’accordo come contratto di mandato senza rappresentanza, quindi il pagamento stabilito dall’ordinanza è soggetto a IVA.

Per quanto riguarda il trattamento IVA degli interessi legali, bisogna individuare la loro natura giuridica. Secondo l’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972, le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono alla base imponibile. Nel caso specifico, gli interessi legali hanno una natura risarcitoria legata al ritardo nel pagamento delle spese comuni e, pertanto, non devono essere inclusi nella base imponibile IVA.

Relativamente alle spese legali, in base a circolari precedenti, la parte soccombente condannata a pagare spese a favore dell’avvocato della controparte è responsabile per il pagamento dell’imposta. Se il vincitore della causa, in quanto soggetto passivo, ha diritto di detrarre l’IVA, il legale della controparte può chiedere solo l’onorario e le spese processuali, ma non l’importo dell’IVA, poiché quest’ultima è dovuta per rivalsa dal cliente.

Infine, la detrazione dell’IVA è regolata dall’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, onde l’IVA è detraibile per beni e servizi acquistati nell’esercizio di un’attività professionale, purché utilizzati per operazioni imponibili. La detraibilità sussiste se gli acquisti sono inerenti e necessari all’attività economica del contribuente.

In sintesi, l’Agenzia ha stabilito un quadro chiaro riguardo al trattamento IVA di queste operazioni, enfatizzando le modalità di fatturazione, le esclusioni dalla base imponibile e le condizioni per la detrazione.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto