Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato l’atto di indirizzo del 1° luglio 2025, n. 18, finalizzato a definire i concetti di “credito d’imposta inesistente” e “non spettante”. Questo passo è stato reso necessario per chiarire ambiguità interpretative e armonizzare l’applicazione delle sanzioni, in linea con la delega del Governo contenuta nella Legge 9 agosto 2023, n. 111.
Le nuove definizioni, introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, mirano a differenziare i crediti d’imposta indebitamente utilizzati (non spettanti) da quelli inesistenti. Nonostante le modifiche legislative, l’utilizzo di crediti “inesistenti” o “non spettanti” ha creato significative criticità, evidenziate anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.
Un credito d’imposta inesistente deriva da atti fraudolenti, falsificazioni o simulazioni, mancando di elementi costitutivi oggettivi e strutturali. Invece, il credito non spettante è quello utilizzato in violazione delle leggi, senza implicazioni fraudolente. Riguarda situazioni in cui il contribuente non rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa o quando ci sono errori di calcolo o superamenti dei limiti previsti.
Le sanzioni variano significativamente: per i crediti inesistenti, l’ammenda amministrativa va dal 100% al 200% del credito utilizzato indebitamente, con pene detentive da un anno e sei mesi a sei anni se l’importo supera i 50.000 euro. Per i crediti non spettanti, la sanzione è del 30%.
Il D.Lgs. n. 471/1997, all’articolo 13, comma 4-bis, prevede una sanzione del 100% per l’indebita compensazione, creando ambiguità poiché include una definizione di “non spettante” che si sovrappone a quella di “inesistente”. L’atto di indirizzo attuale cerca di superare queste problematiche, evidenziando la “rappresentazione fraudolenta” come criterio chiave per distinguere tra le due categorie.
Ci sono casi di crediti “non spettanti” che, pur non rispettando completamente i requisiti, non incappano in sanzioni se non c’è intento fraudolento e si sono verificati errori. Un esempio è il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, dove esiste un progetto, ma emergono errori di calcolo.
Inoltre, l’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022 offre la possibilità di certificare investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e design, da parte di soggetti qualificati. Questa certificazione può attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti e il rispetto dei requisiti, creando presunzioni di regolarità e prevenendo contestazioni fiscali. Tuttavia, potrebbe essere contestata in presenza di violazioni gravi o se il contribuente non collabora durante i controlli.
In sintesi, l’atto di indirizzo del Ministero rappresenta un passo significativo verso una maggiore chiarezza e coerenza nell’applicazione delle norme relative ai crediti d’imposta, con l’obiettivo di ridurre le ambiguità interpretative e migliorare il sistema sanzionatorio.

