Regime forfettario e regime IVA del margine: nuove attività e criteri di incompatibilità

L’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo al regime forfetario e la sua applicazione in relazione al regime IVA del margine, specificando l’opzione per il regime IVA ordinario (risposta 7 luglio 2025, n. 181). Un commerciante al dettaglio ha dichiarato l’intenzione di adottare il regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2025, superando il limite anagrafico di 35 anni, per cui non potrà più usufruire del regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 98/2011. Inoltre, intende avviare la vendita di piccoli elettrodomestici usati, continuando ad applicare il regime forfetario, specificando che tale attività sarebbe soggetta al regime del margine ex lege e, trattandosi di beni dal valore inferiore ai 516,00 euro, seguirebbe il metodo globale previsto dall’articolo 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995.

L’Agenzia evidenzia che il regime fiscale di vantaggio è stato progressivamente abrogato, permettendo ai contribuenti di continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale o di passare al regime forfetario. Tuttavia, l’articolo 1, comma 57, lettera a), della Legge n. 190/2014, esplicita che le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito non possono adottare il regime forfetario.

La circolare n. 9/E/2019 chiarisce che l’incompatibilità con il regime forfetario sussiste ogni volta che il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege. Tuttavia, se il contribuente opta volontariamente per applicare l’IVA con modalità ordinarie, può applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello in cui si applica il regime forfetario.

Nel caso specifico, poiché non esistono precedenti periodi d’imposta per il 2025 in cui il commerciante abbia applicato il regime IVA del margine, l’Agenzia considera che possa iniziare ad applicare direttamente il regime forfetario per la vendita di piccoli elettrodomestici usati, nonostante quest’attività rientrerebbe nel regime IVA del margine.

Per aderire al regime forfetario, il commerciante dovrà comunicare la sua intenzione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), selezionando la casella appropriata nel quadro A e indicando il valore corretto nel quadro B. Successivamente, dovrà confermare l’adesione nella dichiarazione dei redditi, attestando il rispetto di tutti i requisiti richiesti e l’assenza di cause ostative.

In sintesi, l’Agenzia delle entrate permette l’applicazione del regime forfetario anche per attività soggette a regime speciale IVA, purché venga seguita la procedura indicata e non ci siano impedimenti legali alla sua applicazione. Questo fornisce un’opportunità ai contribuenti di beneficiare di un regime fiscale semplificato, incentivando la vendita di beni usati come parte della loro attività commerciale.

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