Riammissione alla Rottamazione Quater: gli effetti positivi non si estendono al CPB

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un’istanza riguardante il Concordato Preventivo Biennale (CPB) e la Rottamazione Quater, in seguito a un’interpellanza del contribuente. Quest’ultimo aveva aderito al CPB per gli anni d’imposta 2024/2025, avendo debiti superiori a 5.000 euro, regolarmente rateizzati tramite la Rottamazione Quater, prevista dalla Legge n. 197/2022. Tuttavia, a causa di un versamento tardivo di una delle rate nel 2024, il contribuente è decaduto dalla Rottamazione Quater e intende richiedere la riammissione entro il termine del 30 aprile 2025, secondo il D.L. n. 202/2024, convertito nella Legge n. 15/2025.

La questione principale riguarda come la decadenza dalla Rottamazione possa influire sulla validità del CPB. L’Agenzia ha chiarito che il CPB è stato introdotto per i contribuenti di piccole dimensioni che esercitano attività economiche. Per accedere al CPB, i contribuenti non devono avere debiti tributari nell’anno precedente a quelli interessati dalla proposta. Tuttavia, è possibile accedervi se i debiti sono stati estinti, o se l’ammontare residuo è inferiore a 5.000 euro. Debiti in fase di sospensione o rateazione non contribuiscono a questo limite.

Se un contribuente ha debiti tributari scaduti e definitivi superiori a 5.000 euro, non oggetto di sospensione o rateazione, non può accedere al CPB. La circolare dell’Agenzia del 17 settembre 2024 ha specificato che debiti per cui sono in corso contenziosi, o per i quali è stata richiesta sospensione, non ostacolano l’accesso al CPB. Tuttavia, nel caso specifico dell’istante, il superamento della tempistica di pagamento della Rottamazione Quater ha portato alla decadenza dalla definizione agevolata.

L’Agenzia ha quindi stabilito due scenari: se la decadenza dalla Rottamazione Quater si verifica prima dell’accettazione della proposta di CPB, essa costituisce una condizione ostativa per l’accesso al CPB. Al contrario, se la decadenza avviene dopo l’accettazione del CPB, esso cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta. Dunque, non è possibile “conservare” gli effetti del CPB attraverso la riammissione alla Rottamazione.

La riammissione, prevista dall’articolo 3-bis del D.L. n. 202/2024, consente ai contribuenti decaduti dalla Rottamazione entro la fine del 2024 di richiedere la riammissione presentando una nuova istanza entro il 30 aprile 2025. Tuttavia, tale riammissione non estende automaticamente gli effetti del CPB già in corso, il che significa che il contribuente, nel caso specifico, non potrà beneficiare di tale riammissione per mantenere in vigore il CPB.

In sintesi, la situazione evidenziata dall’istante dimostra l’interconnessione tra il regime della Rottamazione e il CPB, con l’Agenzia delle Entrate che ha delineato chiaramente i requisiti e le condizioni per l’accesso ai rispettivi piani di agevolazione fiscale.

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