La scadenza per presentare le domande di CISOA riguardanti sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a causa di intemperie stagionali avvenute tra il 1° luglio e il 13 agosto 2025, come previsto dalla Circolare INPS n. 121/2025, è fissata per il 12 settembre 2025. Il DL n. 92/2025 ha esteso temporaneamente la CISOA anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato, eliminando il requisito delle 181 giornate.
Le giornate indennizzate in base alla presente normativa non concorrono al calcolo del limite annuo e sono considerate valide per la disoccupazione agricola. È importante sottolineare che, nel caso si presenti chiaramente una domanda con la causa della sospensione e un’altra per la riduzione parziale dell’orario lavorativo, queste devono essere esposte separatamente.
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