L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della ritenuta d’acconto per le provvigioni relative a diverse tipologie di rapporti di intermediazione, come commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (risposta del 18 settembre 2025, n. 250). L’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che tali provvigioni siano soggette a ritenuta d’acconto. Secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 24/1983, la provvigione si compone non solo del compenso per l’attività svolta dall’intermediario, ma include anche ogni altro compenso collegato, come il rimborso spese.
È importante notare che l’elenco dei rapporti di intermediazione specificato nell’articolo 25-bis è tassativo. Questo significa che la ritenuta d’acconto non si applica a contratti che pur presentando affinità con quelli elencati non sono inclusi, come i contratti di mandato o di spedizione.
Le provvigioni che sono soggette a ritenuta d’acconto sono quelle percepite per le attività espressamente indicate. Non rientrano nella ritenuta le provvigioni per attività che non appartengono a questi rapporti, come i compensi da un agente per ruoli extra-contrattuali. Inoltre, l’Agenzia ha ribadito le definizioni civilistiche dei vari tipi di intermediario: il commissionario è un mandatario senza rappresentanza che si occupa di compravendita; l’agente promuove la conclusione di contratti per un altro; il mediatore facilita la conclusione di affari tra parti; il procacciatore d’affari raccoglie proposte senza stabilità.
In un caso specifico, una società che ha sviluppato un software per il noleggio online di abbigliamento ha chiesto se i compensi ottenuti per i contratti di noleggio stipulati a nome proprio debbano essere assoggettati a ritenuta d’acconto. L’Agenzia ha risposto che l’attività di noleggio non rientra nei rapporti di intermediazione previsti nell’articolo 25-bis. Di conseguenza, i compensi per questa attività non devono subire la ritenuta d’acconto prevista dalla normativa.

