La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 24991/2025 depositata l’11 settembre, ha precisato che l’articolo 26 del D.lgs. n. 151/2015, che consente ai lavoratori di revocare le proprie dimissioni entro sette giorni, è applicabile anche nel caso di dimissioni presentate durante il periodo di prova. Il caso ha riguardato un dipendente di Trenitalia, assunto il 4 sett. 2019, che aveva presentato le dimissioni il 5 settembre e successivamente le aveva ritirate entro il periodo previsto, manifestando il desiderio di rimanere in servizio. Il Tribunale di Pescara e la Corte d’Appello dell’Aquila avevano già ordinato il reintegro del lavoratore, senza alcun risarcimento, ripristinando la prova. Tuttavia, la richiesta di Trenitalia, basata sull’opposizione della Circolare ministeriale n. 12/2016 e sulla presunta natura indennitaria della revoca durante la prova, è stata respinta. La Corte ha evidenziato che se le dimissioni vengono ritirate tempestivamente, l’atto dimissionale non ha effetto, portando al pieno recupero del rapporto di lavoro, incluso il prosieguo del periodo di prova non ancora svolto.

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