Evasione fiscale: messa alla prova anche senza restituzione all’Erario

La sentenza numero 31846/2025 della Cassazione ha stabilito che nei casi di reati tributari, l’ammissione alla messa alla prova non richiede automaticamente la restituzione all’Erario. Il giudice può escludere la restituzione se esistono motivazioni concrete che rendono la restituzione oggettivamente impossibile, come ad esempio il fallimento del debitore.

Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, un legale rappresentante accusato di omessa dichiarazione (per l’anno 2016-2017) ha completato con successo il programma di lavori di pubblica utilità, ottenendo così l’estinzione del reato.

La Procura aveva presentato un ricorso contro questa decisione, ma la Suprema Corte lo ha respinto, ribadendo la discrezionalità del giudice in questioni del genere. La sentenza ha sottolineato che la decisione del giudice può essere esaminata in Cassazione solo per quanto concerne la motivazione alla base della decisione stessa.

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