La sentenza n. 24777/2025 della Corte di Cassazione ha affermato che l’agevolazione “prima casa” non può essere concessa a coloro che sono già comproprietari, con il coniuge, di un altro immobile situato nello stesso comune, indipendentemente dal fatto che si tratti di una comunione legale o ordinaria. La legge richiede che l’acquirente non possieda già diritti su altre case nella stessa zona. Essendo comproprietari di una quota dell’immobile, non si ha diritto al totale godimento esclusivo, il che è sufficiente per escludere l’accesso al beneficio. Le agevolazioni fiscali sono soggette a un’interpretazione restrittiva e non c’è margine per estensioni. Dal 2016, è possibile usufruire dell’agevolazione solo se l’immobile già posseduto viene venduto entro due anni. Tuttavia, non sarà possibile beneficiare dell’agevolazione se si possiede già una casa nello stesso comune.
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