Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha chiarito, tramite il Provvedimento Operativo n.91 del 12 settembre 2025, che tutti gli iscritti all’Elenco Speciale devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Ordine di appartenenza. Quest’ultimo deve poi trasmettere l’indirizzo PEC all’INI-PEC, allo stesso modo degli iscritti ordinari. Questa disposizione riecheggia ciò che era già previsto dal Provvedimento Operativo 152/2010, eliminando così eventuali dubbi interpretativi e confermando il compito degli Ordini di mantenere correttamente aggiornato l’indice pubblico dei domicili digitali. L’assenza di comunicazione dell’indirizzo PEC da parte del professionista iscritto all’Elenco Speciale, o il mancato invio da parte dell’Ordine di appartenenza, potrebbe causare irregolarità e conseguenze operative, vista l’importanza ufficiale dell’INI-PEC.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
