Modifica del Codice ATECO 2025: il CPB non sarà cessato se l’attività rimane invariata.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo l’impatto del cambiamento del codice ATECO a seguito dell’aggiornamento ATECO 2025 sulla cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Un’azienda operante come agente plurimandatario nel noleggio di autoveicoli, che in precedenza utilizzava il codice generico 45.11.02, ha visto l’introduzione di un nuovo codice, il 77.51.00, più specifico per la sua attività di intermediazione.

Il dubbio dell’azienda riguarda l’articolo 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024, che stabilisce che il CPB può cessare se l’attività del contribuente cambia durante il biennio concordatario. L’Agenzia ricorda che il cambiamento del codice attività, anche se porta all’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione del CPB se non si verifica una modifica sostanziale dell’attività esercitata. Questo viene ribadito in precedenti circolari e FAQ dell’agenzia, chiarendo che un aggiornamento del codice ATECO non è considerato un cambiamento sostanziale dell’attività.

In base a ciò:
– Se l’attività durante il biennio concordatario rimane invariata rispetto a quella precedente, non si verifica la cessazione del CPB.
– Se l’attività cambia ma l’ISA rimane lo stesso, non vi è cessazione.
– Il cambiamento del codice a causa dell’aggiornamento ATECO 2025 non configura un cambiamento sostanziale e quindi non causa cessazione.

In aggiunta, la risoluzione n. 24/E/2025 determina che, a partire dal 1° aprile 2025, i contribuenti devono utilizzare i nuovi codici ATECO nelle loro dichiarazioni. Non è obbligatorio presentare una dichiarazione di variazione immediata; ciò deve essere fatto nella prima dichiarazione di variazione o su richiesta di normative specifiche. Per le dichiarazioni IVA relative al 2025, è possibile utilizzare sia i codici ATECO 2007 che quelli ATECO 2025, specificando le “Situazioni particolari”.

Pertanto, l’azienda, a condizione che la sua attività rimanga invariata, dovrà utilizzare il nuovo codice ATECO 77.51.00 dal 1° aprile 2025. Il codice precedente (45.11.02), ora confluito nel 47.92.21, non dovrà più essere usato. Inoltre, per la dichiarazione annuale delle imposte sui redditi (Modello Unico 2025) per l’anno d’imposta 2024, che sarà presentata dopo il 1° aprile 2025, dovrà utilizzare il nuovo codice 77.51.00 associato all’ISA EG61U.

Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i contribuenti che potrebbero temere che un cambiamento formale nel codice ATECO possa influenzare la loro posizione nel concordato. In sostanza, l’adeguamento della classificazione non dovrebbe alterare sostanzialmente le attività svolte e, pertanto, non inficia l’applicazione del CPB.

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