L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta ad interpello numero 228/2024, ha chiarito una questione importante in merito all’indennità di disoccupazione NASpI. Secondo l’agenzia, la NASpI non si colloca nel regime speciale destinato ai lavoratori che rientrano in Italia (art. 5 D.lgs. 209/2023), ma è soggetta alla tassazione per l’intero importo.
Il contribuente coinvolto in questo caso è tornato in Italia ad aprile 2022, dopo un periodo di sei anni all’estero. A seguito del suo rientro, ha usufruito dell’agevolazione prevista per i lavoratori rimpatriati, andando a percepire la NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024. Nonostante questo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il beneficio fiscale è applicabile soltanto ai redditi derivanti da un’attività lavorativa sviluppata in Italia. La NASpI, essendo erogata in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, non soddisfa tale criterio e quindi è totalmente tassabile.
Questo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’informazione importante per tutti quei lavoratori che, rientrando in Italia dopo un periodo all’estero, possono avere dubbi in merito al trattamento fiscale delle indennità di disoccupazione che vanno a percepire.
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