L’Agenzia delle Entrate, attraverso una risposta a interpello del 10 settembre 2025, ha approfondito il tema delle agevolazioni “prima casa” evidenziando la modifica normativa riguardante il periodo entro il quale vendere un’abitazione agevolata e il diritto al credito d’imposta.
Un contribuente, che aveva acquistato nel 2003 una casa insieme a un coniuge defunto nel 2011, ha ereditato il 50% dell’immobile, mentre l’altra metà è andata a un figlio minorenne a carico del richiedente. Nel 2024, il contribuente ha acquistato una nuova “prima casa” con un’aliquota IVA del 4%, promettendo di vendere la precedente abitazione entro un anno. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2025 ha esteso questo termine a due anni, permettendo di completare la vendita entro il 2026.
Il richiedente ha posto la questione della possibilità di recuperare, nella dichiarazione dei redditi, un credito d’imposta di €1000 relativo all’acquisto della nuova casa, poiché ritiene di non aver potuto utilizzare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa data la particolare situazione fiscale (in quanto l’acquisto è stato soggetto a IVA).
La normativa prevede che per la vendita della casa precedentemente acquistata con l’agevolazione “prima casa”, l’acquirente possa godere di un’aliquota agevolata del 2% a condizione di rispettare requisiti specifici. La modifica introdotta permette agli acquirenti di possedere un’altra abitazione con la medesima agevolazione, a patto che venga venduta entro due anni dall’acquisto della nuova casa.
Il credito d’imposta, disciplinato dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, si applica a chi acquista una “prima casa” entro un anno dalla vendita dell’immobile precedentemente agevolato e non deve superare l’imposta di registro o l’IVA pagate. Anche se tale articolo prevede l’acquisto post-vendita, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la validità del credito anche nel caso opposto, cioè quando si acquista prima di vendere. La nuova normativa non pregiudica il diritto a questo credito, sempre che l’immobile venga venduto entro il termine stabilito.
Un eventuale mancato rispetto di questa scadenza comporterebbe la decadenza dall’agevolazione “prima casa” e la perdita del credito d’imposta. Il credito può essere utilizzato per ridurre le imposte sui redditi (IRPEF), senza generare rimborsi, e va attribuito al contribuente che ha venduto un’immobile di propria proprietà acquistato con agevolazioni.
Infine, nel caso specifico, il richiedente può beneficiare del credito d’imposta in seguito all’acquisto della seconda casa, a condizione che l’immobile precedentemente posseduto venga venduto entro due anni. La quota del figlio minorenne non influisce sul credito personale del genitore.

