La Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto con l’ordinanza 25541/2025 del 17 settembre il diritto delle società non operative alla detrazione, compensazione o rimborso dell’IVA, a patto che sussistano i requisiti sostanziali. Questo diritto viene riconosciuto anche in caso di omissioni o ritardi nelle dichiarazioni, rispettando il principio di neutralità fiscale.
Il caso riguardava la società Alfa S.r.l. in fallimento. La Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) aveva negato il credito IVA dell’anno 2011 per il 2013 applicando l’art. 30 della L. 724/1994. Tuttavia, la Suprema Corte ha citato in richiamo la sentenza CGUE Feudi San Gregorio (C-341/22), così come la sentenza 33424/2024 della stessa Cassazione e la sentenza Sez. Un. 17757/2016.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha annullato la decisione della C.T.R. e ha rinviato il caso alla Corte di giustizia tributaria. Quest’ultima dovrà esaminare l’attività economica della società Alfa S.r.l. in fallimento e quantificare il credito di IVA che le spetta, tenendo conto delle contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate.
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