Superbonus e agevolazione “prima casa”: scadenza per la residenza

L’Agenzia delle entrate ha affrontato la questione dei termini per il trasferimento della residenza per l’agevolazione “prima casa” in relazione a un immobile acquistato sottoposto a lavori di ristrutturazione che beneficiano del Superbonus, con risposta all’interpello del 3 settembre 2025, n. 230. L’argomento cruciale riguarda la possibile applicazione della sospensione dei termini introdotta dall’emergenza COVID-19 anche al termine speciale di 30 mesi previsto per i casi di ristrutturazione.

L’Istante ha comprato un immobile soggetto a ristrutturazione per il quale ha chiesto l’agevolazione fiscale per “prima casa”. Ha chiesto chiarimenti riguardo alla sospensione di cui all’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 e se essa si applicasse al termine di 30 mesi previsto dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, riguardante l’obbligo di stabilire la residenza entro tale periodo.

Secondo le norme vigenti, per beneficiare dell’aliquota ridotta del 2% sugli atti di trasferimento di proprietà, la residenza deve essere stabilita nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. L’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini della Nota II-bis, compresi quelli per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto, inizialmente dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Questo periodo è stato poi esteso fino al 31 dicembre 2021 e infine prorogato fino al 30 ottobre 2023 dalla Legge n. 14/2023.

Le circolari dell’Agenzia n. 9/2020 e n. 8/2022 hanno precisato l’ambito di applicazione della sospensione, coprendo vari termini relativi al trasferimento della residenza, al riacquisto di abitazioni e alla vendita di proprietà già possedute. Tra questi termini, l’Agenzia ha ora confermato che la sospensione si applica anche al termine speciale di 30 mesi per il trasferimento della residenza, actionando il richiamo esplicito della norma sul Superbonus alla Nota II-bis.

Pertanto, per non incorrere nella decadenza dell’agevolazione “prima casa”, l’Istante ha tempo fino a 30 mesi dopo il 31 ottobre 2023 per stabilire la residenza nel comune dove è situato l’immobile ristrutturato acquistato il 26 novembre 2021. Ciò significa che il termine per l’Istante sarà prorogato in linea con la sospensione dei termini, permettendogli così di completare l’obbligo di trasferimento della residenza senza perdere i benefici sull’acquisto dell’immobile.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che gli effetti delle sospensioni temporali introdotte per le misure di emergenza COVID-19 si estendono anche ai termini relativi al trasferimento della residenza per coloro che beneficiano del Superbonus, contribuendo così a garantire la continuità delle agevolazioni fiscali per i contribuenti in specifiche situazioni di ristrutturazione.

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