La domanda per l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) deve essere presentata tramite il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” dell’INPS entro il 31 ottobre. L’ISCRO è un’indennità che è stata inizialmente introdotta experimentalmente nel periodo 2021-2023, e che è riconosciuta ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2024. Questa indennità è rivolta agli iscritti alla Gestione Separata, coloro che svolgono lavori autonomi come attività professionale principale, come previsto dall’articolo 2, comma 26 della legge 335/ 1995.
L’obiettivo di questa indennità è compensare eventuali diminuzioni dei redditi a causa delle riduzioni dell’attività lavorativa. L’importo dell’indennità è calcolato come il 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, su base semestrale.
L’indennità può essere fruita per un periodo di sei mesi, a partire dal giorno seguente alla data di invio della domanda. Tuttavia, una volta iniziata la fruizione, non sarà possibile richiedere di nuovo l’indennità nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione. Importante sottolineare che l’indennità non è compatibile con le contribuzioni pensionistiche.
È importante notare che l’ISCRO non può essere combinato con altre forme di sostegno o compensazione quali trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.
Nel 2026 l’INPS informerà gli interessati con comunicazioni ufficiali in merito alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’ISCRO. Questo dà a coloro che non possono richiedere l’indennità in questo momento l’opportunità di farlo in futuro.

