Il Decreto Legislativo n. 180/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, attua le Direttive (UE) 2020/285 e 2022/542. Introduce un regime di franchigia fiscale transfrontaliero per l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ampliando il già esistente regime domestico. In precedenza, la franchigia era limitata alle imprese nazionali (fino al 31 dicembre 2024), consentendo alle piccole imprese di non addebitare l’IVA sulle vendite nazionali.
Il nuovo regime permette ora alle piccole imprese stabilite nell’UE di applicare la franchigia anche per le vendite transfrontaliere. Tali imprese possono così operare in vari Stati membri, previa registrazione nel paese di stabilimento. Sono previste due soglie di volume d’affari annuale: 85.000 euro per ogni Stato membro (franchigia domestica) e 100.000 euro complessivi nell’Unione.
Il regime è esclusivo per i soggetti stabiliti nell’UE, mentre chi è fuori dall’Unione non può aderire. Le operazioni passive non sono incluse, e la comunicazione con l’Amministrazione fiscale deve avvenire attraverso il proprio Stato di stabilimento. I partecipanti al regime non possono addebitare IVA sui beni e servizi venduti né detrarre IVA sugli acquisti.
Il nuovo Titolo V-ter del Decreto IVA delinea: definizioni generali, il regime di franchigia per i soggetti stabiliti in Italia e quello per quelli stabiliti in altri Stati membri. Per accedere al regime, le imprese italiane devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate e ricevere un suffisso EX, che indica l’ammissione al regime. Una volta ottenuto, possono operare senza IVA nei paesi di esenzione.
Qualora un’impresa superi le soglie di volume d’affari, deve comunicarlo entro 15 giorni; la cessazione del regime può avvenire anche volontariamente. Le attività di registrazione e comunicazione sono fondamentali sia per la gestione della franchigia che per il rispetto delle normative IVA.
Per quanto riguarda i soggetti stabiliti in Italia che usufruiscono della franchigia transfrontaliera, devono monitorare sia le soglie domestiche che quelle europee, mentre i soggetti non stabiliti possono operare in Italia una volta ottenuto il suffisso EX dal proprio Stato di stabilimento. In caso di superamento delle soglie, le imprese dovranno registrarsi ai fini IVA e l’applicazione del regime di franchigia cesserà.
Ulteriori modifiche riguardano i criteri di territorialità per servizi trasmessi in streaming e servizi accessori, indicando che tali prestazioni sono rilevanti in Italia se il committente è domiciliato o residente in Italia, indipendentemente dal luogo di svolgimento del servizio.
Queste riforme mirano a semplificare l’applicazione dell’IVA per le piccole imprese, promuovendo maggiori scambi commerciali tra Stati membri dell’UE e garantendo un approccio più uniforme e costante nella gestione del regime IVA.

