Agevolazioni “Prima casa” per iscritti AIRE trasferiti per motivi di lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito riguardante l’opportunità per un soggetto iscritto all’AIRE, che ha trasferito la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, di accedere alle agevolazioni “prima casa” in Italia (risposta del 15 dicembre 2025, n. 312).

Nel caso presentato, l’Istante vive all’estero per lavoro, è iscritto all’AIRE e ha completato la sua formazione scolastica in Italia, dalle scuole medie all’università. Intende acquistare un immobile residenziale e chiede se possa beneficiare delle agevolazioni “prima casa” anche se l’immobile non si trova nel comune di nascita o in quello dell’ultima residenza anagrafica italiana.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023, che ha modificato la Nota II-bis del Testo Unico delle Imposte di Registro (TUR), le agevolazioni sono previste per chi ha trasferito la residenza all’estero per motivi lavorativi. Per usufruire di tali benefici, l’immobile deve trovarsi:

1. Nel comune dove l’acquirente ha o stabilisce la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
2. In un comune diverso in cui l’acquirente svolge la propria attività.
3. Se l’acquirente ha vissuto o lavorato in Italia per almeno 5 anni prima del trasferimento e si è trasferito per lavoro, nel comune di nascita o in quello di precedente residenza o dove svolgeva la propria attività.

La circolare n. 3/E/2024 chiarisce che possono accedere a questo beneficio coloro che soddisfano tre requisiti specifici:

– Essere trasferiti all’estero per motivi di lavoro prima dell’acquisto. Il tipo di rapporto di lavoro non è vincolante.
– Aver risieduto in Italia per almeno cinque anni o aver svolto attività lavorativa durante lo stesso periodo, anche non continuativo. L’“attività” include qualsiasi attività, comprese quelle non retribuite come studio o volontariato.
– Acquistare l’immobile nel comune di nascita, di precedente residenza o dove si svolgeva l’attività prima del trasferimento.

Per i soggetti trasferiti per lavoro, non è obbligatorio stabilire la residenza nel comune dove si acquista l’immobile, né destinare l’immobile a prima abitazione. Tuttavia, devono essere rispettati i requisiti relativi all’assenza di diritti reali su altri immobili nello stesso comune o nella stessa nazione.

L’Agenzia ha anche specificato che le attività di studio rientrano nel novero delle attività valide ai fini della richiesta delle agevolazioni. Nel caso dell’Istante, il fatto che intenda acquistare un immobile nel comune dove ha completato il percorso scolastico implica che soddisfa il requisito dell’attività. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conclude che, rispettando tutti i requisiti previsti dalla normativa, l’Istante è idoneo a beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’immobile.

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