Nel documento di interpello n. 321 del 30 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dettagli sul trattamento IVA relativo alla vendita di un terreno riconosciuto come “zona bianca”. Le parti interessate sono due società in bancarotta coinvolte nella vendita all’asta di un esteso appezzamento di terra, per il quale la complessità della situazione urbanistica rendeva discutibile la sua potenziale edificabilità. Secondo il Certificato di Destinazione Urbanistica, l’area non ha un piano specifico ed è classificata come “zona bianca”, il che limita significativamente le possibili costruzioni.
Nella risposta dell’Amministrazione finanziaria, si fa riferimento alla definizione di “zona bianca” secondo una sentenza del Consiglio di Stato (n. 3684/2016) e alla regolamentazione sotto l’articolo 9 del Testo Unico dell’Edilizia. In base a questo, queste aree sono ancora considerate potenzialmente edificabili. Pertanto, la vendita di tali terreni non cade sotto le operazioni esenti da IVA, come previsto per i terreni non edificabili. Al contrario, la vendita è soggetta all’IVA ordinaria e alle relative imposte indirette.

