Decreto fiscale in G.U.: nuove disposizioni per IVA, Terzo Settore, sport e crisi d’impresa.

Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, che tratta di disposizioni per il Terzo settore, la crisi d’impresa, lo sport e l’IVA, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288/2025 ed è in vigore dal 13 dicembre 2025.

Disposizioni sulle imposte sui redditi
Nel Capo I, l’articolo 1 introduce l’articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore (CTS), disciplinando il passaggio di beni strumentali da attività commerciale a non commerciale. Gli Enti di Terzo Settore (ETS) possono optare per escludere la plusvalenza dalla formazione del reddito imponibile se i beni sono utilizzati per finalità civiche e sociali. Tuttavia, la plusvalenza concorre al reddito imponibile in caso di utilizzo non conforme o cessione onerosa dei beni.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Nel Capo II, l’articolo 2 modifica le disposizioni sui regimi forfettari per il Terzo settore, alzando il limite di reddito massimo per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale da 65.000 a 85.000 euro. Anche il limite per le associazioni di promozione sociale è stato ridefinito. L’articolo 3 soppresse articoli obsoleti relativi alle ONLUS nel contesto delle normative IVA. Inoltre, l’articolo 4 estende l’aliquota IVA del 5% a imprese sociali iscritte nel libro V del codice civile. L’articolo 5 modifica il regime speciale per le organizzazioni di volontariato, rimuovendo l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. L’articolo 6 proroga l’esclusione dell’IVA per enti associativi fino al 1° gennaio 2036.

Disposizioni in materia di sport
Il Capo III, articolato nell’articolo 7, rivede le disposizioni fiscali per gli enti sportivi dilettantistici, innalzando il limite di proventi da 100 milioni di lire a 400.000 euro.

Disposizioni sulla crisi d’impresa
Il Titolo II concentra la sua attenzione sulla crisi d’impresa, modificando le norme sulle imposte sui redditi. L’articolo 8 chiarisce che le riduzioni dei debiti d’impresa non sono considerate sopravvenienze attive, nemmeno in caso di concordato. Si stabilisce che non ci saranno rimborsi per le imposte versate in base a interpretazioni precedenti.

Disposizioni in materia di IVA
Nel Titolo III, l’articolo 9 abroga un comma relativo alla detrazione IVA e l’articolo 10 introduce nuove regole per la detrazione per enti non commerciali. I soggetti che svolgono attività economica in parte sono obbligati a gestire una contabilità separata. Le modalità di contabilità pubblica obbligatoria si applicano agli enti pubblici e di beneficenza.

Armonizzazione con normative europee
L’articolo 11 modifica le definizioni di prestatori di servizi di pagamento nel contesto della normativa IVA, escludendo le banche centrali e altre autorità pubbliche. L’articolo 12 raffina definizioni in linea con le normative vigenti.

Abrogazioni
Infine, con l’articolo 13, viene abrogato un comma di una legge precedente non più rilevante.

In sintesi, il decreto introduce importanti modifiche fiscali e normative per il Terzo settore, le attività sportive e la gestione delle crisi d’impresa, cercando di semplificare e aggiornare la legislazione esistente in linea con le esigenze contemporanee.

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