L’Agenzia delle Entrate ha sempre mantenuto una visione chiara sulla tassazione delle Società Tra Professionisti (STP). Secondo l’Agenzia, i guadagni generati da queste società sono considerati redditi d’impresa, nonostante la loro natura professionale. Questa interpretazione è stata ribadita negli anni, a partire dal 2014, con ulteriori chiarimenti nel 2018 e nel 2021. L’aspetto determinante è la struttura giuridica di queste società (“forma commerciale”) e non il tipo di attività svolta.
In quanto società disciplinate dal codice civile, le STP sono tra i soggetti che producono reddito d’impresa, come indicato dagli articoli 6, 73 e 81 del Tuir. Di conseguenza, le retribuzioni ricevute non sono considerate redditi di lavoro autonomo e non sono soggette a ritenuta d’acconto. Inoltre, seguono le regole fiscali e IRAP delle imprese. Questo tipo di classificazione permette anche di avere accesso a specifiche agevolazioni fiscali previste per i titolari di reddito d’impresa.

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rewrite this title Sovraindebitamento ed esdebitazione: pubblicata la Parte II della circolare AdE in Italian
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