L’Ordinanza n. 27298/2025 rilasciata dalla Corte di Cassazione (Sezione V civile) ha sostenuto la validità della notifica degli atti tributari nel caso in cui la cartella esattoriale venga consegnata personalmente al rappresentante legale di una Società a responsabilità limitata (S.r.l.), pur quando tale consegna avviene all’infuori dei luoghi di notifica tipicamente previsti o in presenza di inesattezze formali.
Nel caso specifico, la Alfa S.r.l. ha contestato la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali, l’avvenuta prescrizione dei crediti e l’insufficiente motivazione delle richieste di pagamento. Tuttavia, dopo che i primi due gradi di pronuncia giudiziaria hanno confermato la regolarità del procedimento, la Cassazione ha ribadito che il compito dell’agente incaricato del recupero dei crediti si esaurisce con la dimostrazione del corretto avviso della notifica, che può essere effettuata tramite la relata di notifica o l’avviso di ricevimento.
Secondo la Corte, l’assenza dell’indirizzo del destinatario o l’uso di terminologie imprecise, come “ditta” invece di “società”, non compromettono la validità dell’atto nel caso in cui questo sia stato consegnato al legale rappresentante.
Sul piano procedurale, la relata di notifica, essendo sorretta da fede privilegiata, contestabile solamente attraverso querela di falso. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla Alfa S.r.l., condannandola a sostenere le spese processuali a favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione.
In sintesi, la sentenza ribadisce che l’importante non è tanto il rispetto delle precise formalità nella notifica, quanto il raggiungimento, mediante quest’ultima, del fine ultimo, ovvero l’informazione del destinatario. Inoltre, la Corte ha ritenuto irrilevante l’errore formale sulla denominazione della Alfa S.r.l. (definita “ditta” anziché “società”), non comportando la nullità o l’invalidità del provvedimento, né la necessità di ripetizione dell’atto.
La disposizione evidenzia dunque le ampie facoltà del recupero crediti nell’effettuazione delle notifiche e nell’espletamento delle proprie funzioni, tutelando in ultima analisi l’efficienza e la rapidità del sistema di riscossione.

