La Risposta n. 312/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ampliato l’accesso alle agevolazioni “prima casa” per gli iscritti AIRE che lavorano all’estero. Oltre al Comune di nascita o di ultima residenza in Italia, sarà preso in considerazione anche il “Comune degli studi”, se il contribuente può dimostrare di aver completato il percorso scolastico e universitario nel medesimo. L’Agenzia ha interpretato in senso lato il concetto di “attività”, includendo le attività non retribuite come lo studio, in coerenza con le pratiche precedenti.
Tuttavia, Per poter usufruire del beneficio, rimangono in vigore criteri rigorosi: il trasferimento all’estero per motivi di lavoro deve essere già stato effettuato al momento dell’atto di compravendita; è necessario dimostrare un periodo di residenza o di attività in Italia di almeno cinque anni, anche non consecutivi; devono essere soddisfatte le condizioni stabilite nelle lettere b) e c) della Nota II-bis (absenza di altri diritti immobiliari che potrebbero essere un ostacolo). In tali circostanze, non è necessario trasferire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile né destinare l’immobile a residenza principale.
Per poter accedere all’agevolazione, è necessario fornire adeguata documentazione che dimostri l’attività lavorativa all’estero, il periodo quinquennale di residenza o di attività in Italia e il percorso di studi completato.

