Trattamento fiscale della cessione di un portafoglio clienti professionale

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale relativo alla cessione della clientela da parte di un dottore commercialista che sta per cessare la propria attività. L’Istante intende cedere i beni materiali e immateriali di sua proprietà (completamente ammortizzati), oltre alla clientela “cedibile” a una collega, con pagamento rateale in tre anni. La cessione non include beni come computer e stampante, già posseduti dalla collega. L’Istante ha bisogno di informazioni su come gestire la tassazione di questa operazione ai fini IVA, imposte dirette e ISA.

Per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia sottolinea che secondo l’articolo 2, comma 3, lettera b) del DPR 633/1972, le cessioni di un complesso unitario di beni, come una clientela organizzata per l’attività professionale, sono esenti. Tuttavia, la cessione di un “portafoglio clienti” non è sufficiente a rappresentare un’attività complessa; quindi, l’operazione è considerata imponibile in quanto costituisce una prestazione di servizi. Pertanto, l’operazione è soggetta a IVA, mentre l’imposta di registro si applica in misura fissa. La cessione dei beni all’Istante è considerata un’assegnazione per uso personale, sancita dall’articolo 2, comma 2, n. 5) del Decreto IVA.

Relativamente alle imposte dirette, il TUIR stabilisce che tutti i compensi, inclusi quelli dalla cessione della clientela, devono essere tassati come reddito di lavoro autonomo. L’Istante deve mantenere aperta la partita IVA fino all’incasso totale delle rate; l’attività non si considera cessata fino alla conclusione di tutte le operazioni pendenti. I proventi devono essere dichiarati nel quadro RE del Modello Redditi PF.

Per quanto riguarda gli ISA, l’Istante può utilizzare il codice “4” per i primi due anni (periodo di non normale svolgimento dell’attività) e il codice “2” nell’ultimo anno (cessazione dell’attività).

Infine, se l’Istante chiude la propria posizione IVA, può dichiarare i compensi rateali come redditi da lavoro autonomo non abitualmente esercitati. Tuttavia, per poterlo fare, deve rispettare i requisiti stabiliti, come la potenziale impossibilità di avvalersi del regime forfetario, in base al comportamento concludente.

In sintesi, l’Agenzia chiarisce che la cessione della clientela è imponibile ai fini IVA, la tassazione deve seguire le disposizioni del TUIR e i codici ISA sono specifici a seconda della situazione dell’Istante. Per chiudere la partita IVA, è necessario incassare tutte le rate dovute.

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