Con la decisione n. 101/2026, il Tribunale di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce ha accolto l’appello di una società alberghiera di Salento, annullando una notificazione di verifica di circa 150.000 euro relativa all’anno fiscale 2018 e condannando l’Agenzia delle Entrate a pagare le spese giudiziarie. L’amministrazione finanziaria aveva messo in discussione la deducibilità e la detraibilità delle fatture per i servizi alberghieri, sostenendo che il contratto di appalto con una cooperativa nascondesse un’illecita fornitura di manodopera e, di conseguenza, operazioni inesistenti.
La società contribuente ha sollevato numerose obiezioni, tra cui difetti formali nell’atto e la mancanza di fondamento nel merito, presentando adeguate prove a sostegno. I giudici hanno ritenuto che fosse decisiva la classificazione del rapporto come appalto genuino, citando la giurisprudenza di Cassazione sull’autonomia organizzativa dell’appaltatore. Nel caso specifico è emerso un vero appalto “labour intensive”, senza alcun elemento che attribuisse al cliente poteri direttivi sul personale. Inoltre, non è stata dimostrata alcuna consapevolezza da parte della società alberghiera riguardo alle presunte carenze della cooperativa.
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